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Bonus edilizia 2023!

29 Gennaio 2023

Il termine Bonus va inteso come sconto, abbuono; l’edilizia è quel processo mirato a realizzare e/o mantenere funzionale un edificio.

Ecco un breve riepilogo dei bonus edilizia 2022/2023.

Negli ultimi anni i condomini hanno potuto usufruire di molti bonus in edilizia.

In altri articoli abbiamo già trattato alcuni bonus, tra cui il Superbonus110%, il Bonus facciate, il Bonus barriere architettoniche, il Bonus verde e le nuove normative in tema di controlli sulle agevolazioni.

Ma ci sono altre chances per i condomini?

Alta possibilità è data dal bonus ristrutturazione edilizia, prorogato dalla La Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al 31 dicembre 2024 , con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di  importo uguale, partendo dall’anno in cui si è sostenuta la spesa.

L’agevolazione prevede la detraibilità del 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati  sulle parti comuni degli edifici residenziali (lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia.

I condomini in alternativa potranno considerare l’ecobonus anch’esso prorogato dalla Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al 31 dicembre 2024.

Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini possono usufruire di una detrazione dall’Imposta fino al 75%. In base al tipo di lavoro e agli obiettivi di risparmio raggiunti.

Le detrazioni si calcolano su spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso si concreta in dieci rate annuali di pari importo.

I condomini in alternativa potranno considerare il sisma bonus edilizia 2022 anch’esso prorogato dalla Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al 31 dicembre 2024.

Il sisma bonus è una detrazione fiscale della quale si può beneficiare relativamente ai costi sostenuti per opere effettuate sulle parti strutturali degli edifici con la finalità di ridurre il rischio sismico.

Le opere debbono realizzarsi su edifici ubicati in zone ad alta incidenza sismica.

In caso di parti comuni condominiali per interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute; se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85% delle spese sostenute.

 Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indirizzati alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, beneficiano di una detrazione che può arrivare fino all’85%.

Con la Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, si è disposta la proroga delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito per tutti i bonus edilizia 2022 (ristrutturazione-eco-sisma) inerenti alle spese effettuate al 31 dicembre 2024, confermando l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Tuttavia, si deroga alla disposizione in caso di attività a edilizia libera, di cui all’art. 6 del Testo Unico dell’edilizia, ex D.M. Infrastrutture 2.3.2018 o in alternativa norme regionali; quando l’importo complessivo degli interventi, eseguiti sulle parti comuni dell’edificio non superi i 10.000 euro.

Il comma 29 lettera b dell’articolo1 della norma introduce la detraibilità anche delle relative fatture dei professionisti abilitati ad asseverazioni e visto, come già stabilito in caso di Superbonus 110%, anche per gli altri interventi relativi ai bonus in condominio.

Secondo la Direzione Regionale Entrate della Lombardia, il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari dovrebbe avere una polizza assicurativa “da superbonus” come previsto dall’articolo 119 del Decreto legge 34/2020.

La risposta ad una richiesta di assistenza fiscale inviata da un ingegnere contiene la prescrizione.

La nota della direzione lombarda basa la propria presa di posizione sul fatto che il provvedimento 283847/2020 del direttore dell’Agenzia (così come modificato dal numero 312528 del 12 novembre 2021) chiede al professionista che appone il visto di conformità di dare un doppio riscontro:

– verificare che i tecnici incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per il superbonus);

– verificare che i tecnici abbiano stipulato una polizza Rc, come previsto dall’articolo 119, co. 14, del Dl 34/2020 (cioè la polizza “da superbonus”).

Pertanto ora bisognerà attendere se la nota della Dre lombarda avrà un seguito a livello centrale.

Il 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce della Legge di Bilancio 2022.

Successivamente agli adeguamenti delle procedure, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per Bonus facciate e Superbonus.

Scarica il comunicato stampa!

Con la Circolare 27/05/2022, n 19/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito un’ampia serie di chiarimenti sulla disciplina dei bonus fiscali edilizi.

Nel documento si precsia che la stipula della polizza non è richiesta per i bonus diversi dal Superbonus 110%.

La legge di Bilancio 2023 non ha prorogato il bonus facciate (90%-60%).

Gli altri bonus fiscali (bonus verde, ristrutturazione, riqualificazione energetica, sismabonus, ecobonus+sismabonus) sono state confermate, senza modifiche, al 31.12.2024.

Dal 01.01.2025 saranno sostituite dalla detrazione al 36% delle spese sostenute. 

Prorogato al 31.12.2025 il bonus per l’abbattimento barriere architettoniche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11. Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il decreto, con entrata in vigore 17 febbraio 2023, prevede l’impossibilità immediata di poter usufruire dell’opzione cessione dei crediti e sconto in fattura; senza modifiche sostanziali per le detrazioni fiscali.

Il decreto annulla la possibilità di utilizzo di cessioni e sconti in fattura per tutte i tipi di bonus edilizi (superbonus, bonus barriere architettoniche, bonus ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus, sisma bonus).

In caso di condomini, la norma non si applica per gli interventi effettuati, quando risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).