Superbonus 110% come beneficiarne in condominio!
Sconto in fattura e cessione del credito quali novità per amministratore e condomini?
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77, anche detto Decreto Rilancio, ha introdotto nuove disposizioni in riferimento alla detrazione fiscale delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, incentivo così detto Superbonus 110%.
Il Superbonus consta di due tipologie di interventi: il Super Ecobonus per lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus per lavori di adeguamento antisismico.
L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo, individuando le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da portare a termine per beneficiare della medesima.
Per usufruire Super Ecobonus è necessario almeno un intervento detto “trainante”. Gli interventi trainanti sono l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati.
Eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, quali la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro.
L’insieme degli interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Il Decreto introduce la facoltà di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi “sconto in fattura” o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo complesso opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Mentre alcuni condomini possono scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, altri possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’opzione sconto in fattura e/o cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio può essere scelta da soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi, oltre a quelli sopra indicati di: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Possono beneficiare dell’opportunità tra gli altri, i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
Per questi, il Superbonus 110% si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, con entrata in vigore 15/08/2020, articolo 63, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
La Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha convertito con modificazioni il Decreto, ne ha modificato l’articolo 63 ecco il nuovo testo:”All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e’ inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».
È inoltre possibile per l’assemblea condominiale, con il medesimo quorum deliberare l’accollo dell’intera spesa a uno o più condomini, purchè questi lo consentano.
Alla luce della nuova disposizione legislativa sembrerebbe che anche le minoranze condominiali, a discapito delle maggioranze millesimali, potrebbero deliberare lavori di notevole entità, se tra quelli agevolati con il Superbonus 110%.
Non sempre è così innanzitutto la nuova norma sembrerebbe contrastare con quanto prescritto dal 4° comma dell’articolo 1136 del Codice Civile secondo cui le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità……, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo (Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Inoltre la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo il principio maggioritario- Cassazione Civile Sezione II – Sentenza n°6625 del 05/04/2004:” Non è, infatti, sufficiente che la maggioranza dei votanti a favore sia rappresentativa di almeno di un terzo del valore, ma è necessario altresì che coloro che abbiano votato contro l’approvazione non siano rappresentativi di un valore maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori. In sostanza occorre che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore, ma anche relativamente al valore del bene da essi rappresentato”.
Secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio in tema di Superbonus, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista potrà sottoscrivere una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni con un massimale adeguato al numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a €.500.000, senza interferire con la polizza della responsabilità civile.
Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la pagina di indirizzo relativa al Superbonu110%. Con molte indicazioni utili per gli amministratori di condominio.
Anche il Mef Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una pagina di indirizzo con molti documenti utili per beneficiare dell’agevolazione.
Il Governo Italiano nel propio sito istituzionale ha dedicato una larga pagina di approfondimenti al Superbonus 110%!
La direzione regionale delle Entrate della Lombardia (interpello 904-334/2021) su un tema molto delicato, ha dichiarato che la spesa relativa al compenso per i servizi prestati dal general contractor, come costi organizzativi e di coordinamento delle attività affidategli dal condominio committente, non può essere oggetto di detrazione da parte dei condòmini in relazione al superbonus.
Dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus, in linea con quanto previsto dal Decreto Legge 34 del 2020 e quanto chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24 del 2020.
La figura del General Contractor, tipica degli appalti pubblici, ha trovato recentemente spazio nell’ambito del superbonus del 110 per cento, soprattutto per i lavori in condominio.
Anche il compenso straordinario dell’amministratore di condominio non rientra in detrazione, non può essere oggetto dello sconto in fattura, né di cessione.
ENEA ha attivato sul propro sito istituzionale il servizio online Virgilio, un assistente virtuale che si avvarrà dell’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa).
Pensato per facilitare l’accesso alle misure e l’invio all’ENEA dei dati richiesti per legge, gli esperti consigliano di inserire in chat messaggi sintetici e inerenti al quesito per ottenere risposte strutturate e coerenti.
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Oltre al servizio Virgilio ENEA ha reso disponibile a tutti un servizio di consulenza tecnica e procedurale che si occupa degli aspetti normativi e regolatori. Della procedura.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
La norma prevede, all’articolo 33, che gli interventi oggetto di Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il documento certifica la conformità del fabbricato o della singola unità immobiliare alle indicazioni contenute nel titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di interventi di ristrutturazione, il documento certificherà le modifiche edilizie eseguite conformemente alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
In data 13 luglio 2021 l’Ecofin ha dato il benestare al PNRR italiano.
Pertanto, queste sono le nuove scadenze del Superbonus e dei meccanismi della cessione del credito d’imposta e dello “sconto in fattura”:
31 dicembre 2022, per i condomìni;
30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è intervenuto recentemente per chiarire alcuni aspetti della pratica applicazione del superbonus 110%, annunciando, tra l’altro, la prossima pubblicazione di una circolare dell’ Agenzia delle Entrate dedicata ai criteri interpretativi applicabili alla nuova agevolazione.
Il Ministero ha chiarito come le ultime modifiche portate dal Dl 77/2021 prevedono che gli interventi oggetto di superbonus si attuano tramite Cilas.
La presenza di un abuso non ha ripercussioni fiscali per la pratica 110 per cento, ferme restando tutti i diritti controllo delle amministrazioni comunali.
A questo link è presente l’intervento integrale.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178. All’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o piu’ condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole» (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio).
In questo caso la risposta data all’interpello n°620/2021 dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare
l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito“.
In buona sostanza solo i condomini fruitori del Superbonus 110% si assumeranno gli oneri dei futuri controlli fiscali.
A questo link è presente l’intervento integrale.
Il Consiglio dei ministri mercoledì 29 settembre 2021, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021.
Il Nadef programma i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa.
Si tratta pertanto di un documento molto rilevante per comprendere il quadro complessivo degli interventi previsti nella prossima legge di bilancio.
l percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà per quanto comunicato il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative all’efficientamento energetico degli edifici.
A questo link è presente l’intervento integrale.
Giovedì 28 ottobre 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.
Gli incentivi fiscali, anche denominati, Superbonus 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP o Ater, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.
Per le altre abitazioni, il Superbonus 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 alle le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee.
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (Decreto anti-frode), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione della cessione del credito.
Dal modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” è stato eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”.
Sono andate online le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Decreto legge n° 157/2021.
Ecco il link diretto alla pagina!
Con il comunicato stampa del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 157/2021.
Per i bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria esclusivamente in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni citate, l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, i loro effetti di queste comunicazioni ove emergessero determinati profili di rischio.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del suo direttore protocollo n° 340450/2021, idoneo a fissare i criteri, le modalità ei termini delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 finalizzato a intercettare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Il provvedimento mira a identificare i profili di rischio, da considerare per il controllo preventivo delle comunicazioni di cessione e sconto, e a dare informazioni in relazione alle modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni.
Per tramettere all’ENEA le asseverazioni da superbonus per i SAL del 30 e 60% le cui fatture sono emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31/12/2021 il termine è del 16 marzo 2022.
La Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è intervenuta in materia di Superbonus 110%.
Il comma 28 della norma ha prorogato la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche fino al 31 dicembre del 2025.
Compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari (Trainati) all’interno dello stesso condominio (Trainanti) o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Uguali scadenze si applicano per gli interventi trainati di cui all’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica.
In relazione alle aree colpite dai terremoti a partire dal mese di aprile dell’anno 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza il Superbonus 110 per cento è riconosciuto per tutti gli interventi fino al 31 dicembre 2025.
In relazione al visto di conformità delle spese degli interventi agevolabili con il Superbonus 110%, la norma prevede che i prezzi massimi per alcuni beni saranno individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ in materia di superbonus aggiornate al 28 gennaio 2022, che rispondono alle incertezze di cittadini, imprese e professionisti.
Operativo il nuovo modello per la cessione del credito dei bonus edilizi o la richiesta di sconto in fattura dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti, dunque, possono trasmettere la comunicazione dal 4 febbraio 2022, con le novità introdotte dal decreto “antifrodi” (trasfuso nella legge di Bilancio) e dal decreto Sostegni ter che ha previsto limitazioni alle cessioni dei crediti.
Le novità sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 Febbraio 2022.
Nel modello si prevede che per le spese sostenute nel 2021 la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
Vi è una proroga che riguarda la norma transitoria contenuta al comma 2 dell’articolo 28 del Dl 4/2022 (Sostegni ter), e ha per oggetto il termine a partire dal quale opera il blocco di una sola cessione per ciascun credito d’imposta fissato dal precedente comma 1. La data del 7 febbraio 2022 per ultimare le operazioni in vigenza delle disposizioni precedenti viene posticipata al 17 febbraio 2022.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Giovedì 10 Febbraio 2022 ha conferito in Audizione alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.
Questo un estratto dell’intervento:”Il Decreto Sostegni-ter, con l’articolo 28, interviene nuovamente sulla disciplina
dell’opzione per la cessione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio del 2020, in un’ottica di rafforzamento del contrasto alle numerose frodi registrate nel settore.
A tal fine, prevede:
• che il credito d’imposta può essere ceduto una sola volta dall’originario beneficiario della detrazione ovvero dal fornitore (in caso di opzione per lo sconto in fattura). Resta dunque esclusa la possibilità di procedere a ulteriori cessioni successive del credito (comma 1);
una disciplina transitoria, che i crediti già oggetto di plurime cessioni al 7 febbraio possono essere oggetto ancora di un’ulteriore cessione (comma 2);
i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni di cui ai predetti punti sono nulli (comma 3)……..In particolare, alla data del 31 dicembre 2021, le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita piattaforma telematica sono stati:
quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021);
un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020
e 37,8 miliardi nel 2021)………In tale contesto si sono, purtroppo, registrati numerosi casi di frode……..a tal fine, l’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter, vietando le cessioni successive alla prima,costituisce un primo argine ai fenomeni sopra rappresentati.
Collegati al link per visionare l’intervento integrale!
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 18 febbraio 2022, deliberando misure in materia di cessione del credito e asseverazione.
Il Decreto Legge 25 febbraio n°13 Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento sblocca il processo di cessione del credito dei bonus edilizi.
La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che il credito non possa essere oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Pertanto si introduce codice identificativo univoco del credito ceduto per consentirne la tracciabilità.
Aumentate le pene per i tecnici asseveratori che attestano infedelmente le somme.
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita’ delle spese, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena e’ aumentata.
In relazione alle coperture assicurative il Decreto prevede che quando si proceda a cessione dei crediti per tutti i bonus servirà anche l’assicurazione del professionista assseveratore, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonche’ incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei lavori edili o di ingegneria civile, i bonus fiscali, saranno riconosciuti, solo se nell’atto di affidamento sarà indicato che i lavori edili saranno eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’articolo 23 bis della Legge 20 maggio 2022, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, entrata in vigore lo scorso 21 maggio 2022, ha modificato il comma 43- bis della norma, stabilendo che la previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli
lavori edili.
La verifica sarà attuata dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998 (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai Caf per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.
La norma è stata inserita nella Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; entrerà in vigore il prossimo 27 maggio e si applicherà ai lavori edili ivi indicati e avviati successivamente a tale data.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del del 16 marzo, il Decreto del 14 febbraio 2022 del MITE che fissa i costi massimi relativi ai seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio efficienza energetica adozione di misure antisismiche recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Quindi Superbonus 110% e altri bonus edilizi.
Il limite si applica ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito.
I costi indicati si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di al Decreto saranno aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio.
Il presente Decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
On line il nuovo portale tramite idoneo a trasmettere all’Enea i dati sugli interventi di efficienza energetica utili per le detrazioni fiscali.
Il portale è unico sia per l’inserimento dei dati di cui all’ecobonus, articolo 14 del Dl 63/2013, per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei dati di cui al bonus casa al 50%, articolo 16-bis del Dpr 917/86, relativo a interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Si potrà accedere al servizio online solo tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).
Pubblicato sul sito istituzione dell’ENEA il Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali in vigore per le abitazioni e i condominii. Nello schema sono presentate le diverse forme di agevolazione, compresi SuperEcobonus 110% (con distinzione fra interventi trainanti e trainati) e Sismabonus 110%.
Collegati al sito ENEA e accedi al poster.
Pubblicate sul sito istituzionale dell’ENEA le FAQ approntate dal Ministero della Transizione Ecologica in relazione al Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.
Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 15 aprile, aggiorna i massimali dei prezzi di materiali e prodotti per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto di bonus fiscali.
Società di Gestione del Risparmio (SGR), Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), Società di investimento a Capitale Fisso (SICAF) e Società di intermediazione Mobiliare (SIM) si ritengono intermediari finanziari abilitati all’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizio dopo la prima cessione. Il chiarimento è stato dato nella risposta all’interrogazione a risposta immediata 5-07901 presentata dall’Onorevole Giovanni Currò (M5s) e altri, riscontrata lo scorso 20 aprile in commissione Finanze della Camera dal Ministero dell’Economia e delle Finanza.
Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti“, idonea a illustrare le opportunità della piattaforma accessibile dall’area riservata del portale web dell’Agenzia. Attraverso la piattaforma i titolari di crediti d’imposta cedibili potranno comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione a soggetti terzi, come da normativa attualmente in vigore.
Collegati al al sito dell’Agenzia delle Entrate e scarica la Guida.
Dal 1° settembre 2022, con pubblicazione mensile, l’ENEA comunica i dati nazionali e regionali, relativi all’utilizzo del Superbonus 110%.
Ventidue tabelle, contenenti i dati nazionali e regionali, in ultimo un riepilogo finale.
Questi i dati: numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato; valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione; valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.
Nell’elencazione sono specificati le risultanze dei lavori relativi ai condomini.
Accedi al report aggiornato al 30 aprile 2022.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022,ha comunicato la riapertura dei termini per consentire la nuova comunicazione di opzione del credito e sconto in fattura, per quanto riguarda le domande inviate dal 1° al 29 aprile che erano state scartate o considerate errate, relative agli interventi sostenuti nel 2021. I nuovi termini comunicati dall’Agenzia delle Entrate per l’invio vanno dal 9 al 13 maggio 2022.
Pubblicato il dossier “Il superbonus edilizia al 110 per cento” del 29 aprile 2022 (redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati) il documento è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2022.
Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, all’articolo 14 è intervenuto in materia di bonus edilizi.
La norma ha introdotto una proroga per la realizzazione del 30% dei lavori del superbonus 110 per aver diretto ai benefici fiscali fino al 31 dicembre 2022.
Il Decreto prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 si siano realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento totale.
Con le modifiche introdotte dalla norma le banche potranno cedere il credito a soggetti privati limitatamente a quelli individuati con regolamento della Consob identificazione in soggetti privati da trattare su richiesta come clienti professionali.
La norma conferma che alle banche, o alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Sia nel caso di sconto in fattura che in caso di cessione diretta del contribuente.
L’Agenzia delle entrate con una Faq ha chiarito come avverranno le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), dopo l’introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.
Novità di cui all’articolo 121 del Dl “Rilancio” dal decreto “Sostegni-ter” con l’introduzione del nuovo comma, l’1-quater.
Le disposizioni si applicheranno ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, caricati entro il giorno 10 del mese successivo.
La Legge 20 maggio 2022, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, entrata in vigore lo scorso 21 maggio 2022, ha introdotto l’obbligo della Soa, acronimo di Società Organismo di Attestazione, certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, in tema di Superbonus e altri Bonus edilizi condominiali, dal 1° luglio 2023, anche in caso di subappalto.
Il nuovo articolo 10 Bis della norma introduce l’obbligo della Soa (certificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per le imprese impegnare in lavori agevolati dal Superbonus 110% e lavori di cui agli altri Bonus edilizi (esclusivamente in caso di opzione sconto in fattura o cessione del credito) per appalti di importo superiore a 516.000 euro, c
La Soa è rilasciata da appositi organismi di attestazione, società di diritto privato a ciò autorizzate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che detiene anche il casellario dell’imprese in possesso dell’attestazione.
In deroga dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’appalto dovrà affidarsi ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei contratti, certificheranno al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto mirato al rilascio della Soa.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 27 maggio 2022 la Circolare 19/E in relazione alle: “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n° 34”.
La Circolare, tra l’altro, chiarisce che le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 potranno essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus 110%.
La circolare precisa che, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito è consentita per i Bonus diversi dal Superbonus 110%, anche per spese relative al periodo fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Pubblicati i dati Enea sul Superbonus a maggio: alla fine del mese scorso sono state prenotati lavori ammessi all’agevolazione per euro 33.712.733.098,52. I condomini evidenziano 26.663 asseverazioni condominiali pari al 15,5% dei fabbrcati.
Lo scorso 21 giugno 2022 il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, è intervenuto al Quirinale in occasione delle celebrazioni del 248º anniversario del Corpo, alla presenza del Presidente della Repubblica. Durante il suo intervento ha sottolineato che ad oggi la Guardia di Finanza ha accertato 5,6 miliardi di frodi fiscali che riguardano i bonus edilizi di cui: 2,5 miliardi e mezzo sequestrati e 2 miliardi monetizzati.
Pubblicata la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (23/E – 22 giugno 2022) con i nuovi aggiornamenti sul Superbonus. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal Decreto-legge n°34/2020, in particolare, la circolare riepiloga tutti i chiarimenti resi finora; dai beneficiari agli edifici interessati, dalla tipologia di interventi alle spese ammesse alla detrazione.
Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, sulle spese ammesse all’agevolazione, compreso il compenso dell’amministratore di condominio esclusivamente quando assume l’incarico di responsabile dei lavori e, in ultimo sui principali aspetti relativi allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Il Superbonus si applica, tra l’altro alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una diminuzione progressiva in percentuale del beneficio per gli anni 2024 e 2025.
Pubblicati i dati Enea sul Superbonus a giugno: alla fine del mese scorso sono state prenotati lavori ammessi all’agevolazione per euro 38.732.135.679,27. I condomini evidenziano 30.167 asseverazioni condominiali pari al 15,1% dei fabbrcati. I dati si riferiscono al numero delle asseverazioni, al valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione, ai valori assoluti e percentuali dei lavori già completati, anche con riferimento ai condomini.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
La legge di conversione ha introdotto modifiche alla cessione di crediti relative ai bonus edilizi (articoli 14, comma 1, lettera b) e 57, comma 3).
La nuova formulazione della norma prevede per le banche, ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, la possibilità di cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, (tutti i loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva) anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, ossia 3.
La possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l’entrata in vigore della legge di conversione, le nuove norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
La norma altresì proroga di tre mesi entro il 31 dicembre 2022 il termine previsto per la realizzazione del 30 per cento dei lavori effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari poste in edifici plurifamiliari a patto che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi.
Precisato, che nella soglia del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati da bonus.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n° 24 /E; Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 parte prima del 7 Luglio 2002 e parte seconda del 25 luglio 2022.
In seguito alla Circolare l’Agenzia ha redatto una guida con oggetto una trattazione sistematica delle disposizioni normative riguardanti le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.
Pubblicati i dati Enea sul Superbonus a luglio fine del mese scorso sono state prenotati lavori ammessi all’agevolazione per euro 39.751.985.269,42. I condomini evidenziano 33.318 asseverazioni pari al 14,9% dei fabbrcati.
I dati si riferiscono al numero delle asseverazioni, al valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione, ai valori assoluti e percentuali dei lavori già completati, anche con riferimento ai condomini.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2022, n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
La norma ha inserito l’articolo 40-quater nel Decreto convertito, che ha dosposto l’abrogazione dell’articolo 57, comma 3 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, eliminando il limite che non permetteva, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, di avvalersi dell’opportunità di cedere ai correntisti ( società, professionisti e partite Iva ) i crediti derivanti da bonus edilizi, iviati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 21 settembre 2022, n. 142. Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante: “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
In particolare, la nuova disposizione di cui all’articolo 33-ter, introdotta in sede di conversione, intervenendo sull’articolo 14 del Decreto-legge n.50/2022, limita la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari al caso di concorso nella eventuale violazione ai casi di dolo o colpa grave.
Per i crediti post 12 novembre 2021, per i quali è obbligatorio il visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale opera in via automatica; per i crediti nati prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è dispensata solo se il cedente, altro dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) coincida con il fornitore e acquisisca dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.
La norma risponde alle richieste del mercato ma apre il campo a dubbi di interpretazione che necessiterebbero di intervento dell’Agenzia delle Entrate, idoneo a dare indirizzi certi, intervento peraltro richiesto da più segmenti produttivi e rappresentativi.
Pubblicata la Circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E Agenzia delle Entrate, dopo la conversione in legge dei Decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
Con la Circolare si forniscono chiarimenti in merito alla responsabilità solidale di fornitore e cessionario. La Circolare inoltre fornisce delucidazioni sugli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta.
Con il testo si danno indicazioni su come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione, quando è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”. Altresì sono presenti indicazioni su come rimediare gli errori nella comunicazione.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 10 novembre 2022, alle ore 19.25 a Palazzo Chigi, ha approvato il testo del Decreto Aiuti quater.
La bozza del Decreto contiene la riduzione della percentuale di sgravio del Superbonus dal 110% al 90%.
Per mantenre il diritto alla detrazione del 110% entro il 25 novembre andrà effettuata la comunicazione asseverata per il superbonus (Cilas); ma entro la data di entrata in vigore del decreto, il condominio dovrà aver già deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176: “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.
Il superbonus 110% si applica al 90% dal 2023, per i condomìni.
Unica possibilità per i condomini di applicare il 110% anche al 2023 è data dall’aver presentato la comunicazione di inizio lavori (Cilas) entro il 25 novembre 2022.
Inoltre la delibera che approva l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovrà essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.
Purtroppo al momento non vi è alcuna interpretazione autentica della norma, che non ha indicato cosa debba specificatamente contenere la delibera assembleare.
In caso di mancato adeguamento l’incentivo scenderà al 90% nel 2023 e si ridurrà ancora nel 2024 (70%) e nel 2025 (65%).
Inoltre in relazione al superbonus, i crediti ceduti potranno essere rateizzati in dieci anni, diversamente dagli attuali quattro.
In sede di conversione in Legge del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176: “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”; le forze politiche di maggioranza ragionano su alcune modifiche.
La Legge di bilancio dello stato per l’anno 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197; in vigore dal 01/01/2023) è intervenuta nuovamente in materia di Superbonus 110%.
Secondo il comma 894 dell’articolo 1, la riduzione del bonus fiscale al 90% per l’anno 2023, non si applica.
Agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (entrato in vigore il 19 novembre 2022).
Sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA.
Agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, (entrato in vigore il 19 novembre 2022), e il 24 novembre 2022.
Sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA.
Di fatto, per i condomini e stato prorogato al 31 dicembre 2022 il deposito della Cilas, ma solo se l’assemblea condominiale ha approvato l’esecuzione dei lavori entro il 18 novembre 2022.
Si ribadisce in questa sede che l’indicazione della legge “delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori” è troppo generica e abbisognerebbe di un intervento esplicativo; speriamo chli gli amministratori di condominio, non siano ulteriormente penalizzati dal nostro legislatore.
La legge di bilancio 2023 è intervenuta in materia di Superbonus 110%.
Il Superbonus del 110% per villette e case a schiera delle persone fisiche, è stato prorogato al 31 marzo 2023, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi.
Per le villette e le case a schiera abitazione principale di una persona fisica, che ne detiene la proprietà o il diritto reale di godimento, spetta, se l’intervento è avviato dal 1° gennaio 2023, il Superbonus nella misura ridotta del 90% per i pagamenti fino alla fine del 2023, a condizione che il contribuente abbia un «reddito di riferimento» non superiore a 15.000 euro, determinato in base al quoziente familiare.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11. Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Decreto, con entrata in vigore 17 febbraio 2023, prevede l’impossibilità immediata di poter usufruire dell’opzione cessione dei crediti e sconto in fattura; senza modifiche sostanziali per le detrazioni fiscali.
La norma impone il divieto assoluto per tutte le pubbliche amministrazioni di acquisire crediti di imposta derivati dalle opzioni di cessione.
Il decreto annulla la possibilità di utilizzo di cessioni e sconti in fattura per tutte i tipi di bonus edilizi (superbonus, bonus barriere architettoniche, bonus ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus, sisma bonus).
In caso di condomini, la norma non si applica per gli interventi effettuati, quando risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Il decreto interviene sulla responsabilità solidale degli acquirenti in caso di cessione del credito.
La norma esclude la solidarietà per i cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di una serie di documenti, relativi alle opere che hanno originato il credito di imposta.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 aprile 2023, n. 38 conversione con modificazioni, del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11. Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La norma ha apposto alcune modifiche al precedente Decreto.
L’articolo 1 ha previsto una proroga per gli edifici unifamiliari di sei mesi.
Purché alla data del 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dell’intervento complessivo.
L’articolo 1-sexies ha previsto che le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario possano utilizzare i crediti d’imposta Superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022.
Si potranno sottoscrivere emissioni di Btp con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta e a patto che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nell’anno.
L’articolo 1 comma 6-bis ha previsto una limitazione della responsabilità solidale per i soggetti che acquistano crediti a condizione che il cessionario sia in possesso di una serie di documenti o che i medesimi gli siano rilasciati dal cedente (banca o società appartenente al gruppo bancario.
L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 come convertito confermando le abrogazioni generali, prevede che continueranno a beneficiare della cessione del credito: gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
gli interventi realizzati dagli gli istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
enti del terzo settore; gli interventi relativi a a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022.
All’interno dell’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 è stato inserito il comma 8 quinquies che dà la possibilità ai contribuenti di usufruire della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per il periodo d’imposta del 2023.
L’opzione irrevocabile è da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi periodo 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la detrazione del periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Il nuovo articolo 2-bis del D.L. n. 11/2023 ha introdotto norme di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati.
Il nuovo articolo 2-ter del D.L. n. 11/2023 ha introdotto norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese.
Nei condomìni è partito il conto alla rovescia per la scadenza del 31 dicembre 2023. Di fatto restano pochi giorni per completare lavori agevolati dal superbonus 110%. Dopo la scadenza ci sarà il taglio del bonus dall’attuale 110% (o 90%) al 70%.
Ci si chiede a chi spetterà la quota di investimento non garantita dal bonus?
Secondo i dati Enea riferiti al 30 giugno 2023 gli interventi di riqualificazione realizzati e ammessi a detrazione risultano in media nazionale al 73 per cento sul totale ammesso.
Il dato lascia aperte molte incognite sulla definizione totale della detrazione!
Con la Circolare n°7/E del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto-legge n° 11/2023 che modificando l’articolo 121 del Decreto-legge n° 34/2020.
Nello specifico la Circolare approfondisce le ipotesi di deroga al divieto generalizzato di esercizio dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito d’imposta per il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi.
Inoltre approfondisce ulteriori implicazioni della responsabilità solidale del cessionario del credito, oltre a dare chiarimenti sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta di cui alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Nel disegno di Legge di Bilancio 2024 non c’è la proroga per l’aliquota del 110% per i condomini che hanno usufruito del Superbonus senza terminare i lavori entro il 31 dicembre prossimo.
Altre novità in arrivo in tema di bonus edilizi.
Tutti i bonus (ad eccezione di quello per mobili ed elettrodomestici) chiedono che il pagamento delle fatture un bonifico parlante.
Sulle somme bonificate i sostituti di imposta trattengono l’8% a titolo di ritenta d’acconto e lo girano all’Erario.
La somma è destinata a salire all’11%.
Alta novità riguarda le seconde case che hanno usufruito del superbonus.
La norma prevede che chi compra un appartamento, non abitazione principale se lo rivende in meno di cinque anni debba pagare un’imposta sul capital gain.
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui al così detto Superbonus 110%.
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212. Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il così detto Decreto Salva Superbonus.
Ma chi realmente si salverà?
Sono salvi tutti i lavori certificati entro il 31 dicembre 2023, anche se non terminati ma che almeno hanno previsto almeno uno stato di avanzamento del 30%, in quel caso non bisognerà restituire il credito fiscale maturato, anche se la circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
In altri termini una sanatoria, che salva i crediti acquisiti anche a lavori non conclusi, a patto che si rispettino le indicazioni di cui sopra.
Inoltre, l’articolo 1 al comma 2 del Decreto prevede la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con i redditi inferiori al fine di consentire la conclusione dei cantieri, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023.
Per i redditi inferiori a 15.000 euro è autorizzata la corresponsione di un contributo in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Inoltre, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, si esclude la possibilità di cessione dello sconto in fattura e/o cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Si dispone che gli interventi avviati successivamente al 29 dicembre 2023, stipulino entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto di bonus tributari, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione.
Ulteriori interventi vengono disposti all’articolo 3 del decreto, in relazione al bonus barrire architettoniche.
Il Decreto-legge 39/2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 introduce restrizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura.
Queste le disposizioni.
Dal 30 marzo 2024 non è applicabile lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus (salvi solo i lavori già avviati e gli interventi in zone colpite dal sisma);
La possibilità permane, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del Decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.
Per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura previste dal Decreto-legge 11/2023, rimane la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura se alla data di entrata in vigore del DL. 39/2024 (al 30 marzo 2024), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
La disposizione opera nei confronti di:
interventi agevolabili con il Superbonus (art.2, comma 2 DL.11/2023) riguardanti i condomini; qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023 si sia presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori.
Impossibilità di accedere alla remissione in bonis (termine ultimo per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito al 4 aprile 2024);
Scatta l’obbligo di comunicazione preventiva;
Blocco della fruizione dei bonus edilizi da parte di soggetti con debiti erariali.
Prevenzione delle frodi in materia di cessione dei crediti ACE.
Il divieto allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli interventi per gli immobili colpiti dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
La deroga “trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009”.
Per gli altri casi, vi è un regime transitorio, con vincoli specifici legati all’avviamento effettivo dei lavori e al pagamento delle spese.
In data 28 maggio 2024 il Decreto-legge Superbonus (decreto-legge 39 del 29 marzo 2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Legge 23 maggio 2024, n. 67.
Tra le principali misure, ci sono il ripartimento della detrazione fiscale in 10 anni e l’istituzione di un fondo da €35 milioni per sostenere interventi di riqualificazione post-sismica.
Viene inoltre stabilito uno stop alla compensazione per le banche e gli intermediari finanziari.
Il bonus ristrutturazione sarà del 30% a partire dal 2028.
L’articolo 9 bis comma 8 prevede: “all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento»“.
In altre parole, a partire dal 2028 l’attuale aliquota del bonus ristrutturazione scenderà al 30%.
Inoltre, il Decreto-legge Superbonus prevede anche un’incentivazione per coloro che optano per interventi di efficienza energetica e di risparmio idrico, offrendo un ulteriore aumento della detrazione fiscale fino al 50%.
Saranno inoltre introdotte detrazioni aggiuntive per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo energetico, al fine di incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione dell’impatto ambientale.
I contributi a fondo perduto per il Terzo settore prevedono un finanziamento di € 100 milioni per il 2025 per interventi di riqualificazione energetica e strutturale legati al Superbonus.
Dal primo gennaio 2025, le banche e gli intermediari finanziari non potranno più compensare i crediti del Superbonus con contributi previdenziali, assistenziali o premi assicurativi, rischiando il recupero del credito compensato e sanzioni.
I controlli comunali sui cantieri del Superbonus sono intensificati per contrastare le frodi.
Inoltre, è previsto che le associazioni del Terzo settore possano accedere a ulteriori finanziamenti a fondo perduto per progetti di inclusione sociale e promozione della cultura e dell’arte.
Saranno previste agevolazioni fiscali per le imprese che sosterranno tali iniziative, incentivando così il coinvolgimento del settore privato nel sostegno alle attività del Terzo settore.
È evidente che il governo sta puntando sull’importanza del Terzo settore nel promuovere il benessere sociale e la solidarietà tra i cittadini, e attraverso queste misure si mira a favorire una maggiore collaborazione e sinergia tra enti pubblici, privati e non profit per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Queste misure si inseriscono in un piano più ampio di promozione della sostenibilità e della sicurezza degli edifici, con l’obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile e responsabile.
Il Decreto-legge Superbonus ha quindi l’obiettivo di incentivare non solo la riqualificazione degli edifici, ma anche la sostenibilità ambientale e energetica.
Grazie alle nuove detrazioni fiscali e agli incentivi previsti, si spera di favorire una maggiore adozione di energie rinnovabili e di promuovere un uso responsabile delle risorse idriche.
Queste misure contribuiranno non solo a migliorare la qualità degli edifici, ma anche a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere uno sviluppo economico più sostenibile.
In questo modo, il Decreto-legge Superbonus si configura come uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e sicurezza degli edifici, garantendo allo stesso tempo una maggiore tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.
La detrazione del 65% per le spese del 2025 si applica esclusivamente ai condomini, alle persone fisiche che eseguono interventi su edifici con due o quattro unità abitative, anche se di un solo proprietario, e agli enti del terzo settore.
Bisogna rispettare i seguenti requisiti entro il 15 ottobre 2024: – Presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per interventi diversi da quelli condominiali; – Approvazione dei lavori tramite delibera condominiale e presentazione della CILA per interventi condominiali; – Richiesta del titolo abilitativo per lavori che implicano demolizione e ricostruzione.
Nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni sopra descritte, il Superbonus al 65% coprirà anche gli interventi “trainati” delle persone fisiche su singole unità abitative nei condomini o negli edifici completamente posseduti, con agevolazioni sui lavori relativi alle parti comuni.
Le limitazioni non si applicano agli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, con stato di emergenza dichiarato. In tali casi, il Superbonus è del 110% per tutti gli interventi ammessi su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale.
Il Superbonus al 110% è confermato fino al 31 dicembre 2025 per le spese sostenute da Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale che operano nel settore sociosanitario e assistenziale.
Questo beneficio si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, posseduti in vari modi, tra cui proprietà e comodato d’uso gratuito.
Circolare n. 8/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Data: 19 giugno 2025 Oggetto: Novità sulle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Sunto Approfondito: Superbonus 2025
Modifiche Principali
La circolare n. 8/E introduce novità significative per il Superbonus, con particolare riferimento alle spese sostenute nel 2025 e alla possibilità di ripartizione delle detrazioni per le spese sostenute nel 2023.
Detrazione Superbonus 2025
| Beneficiari | Aliquota di Detrazione | Condizioni Necessarie |
|---|---|---|
| Condomini | 65% | – Delibera assembleare approvata entro il 15 ottobre 2024.- Presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). |
| Persone fisiche (edifici da 2 a 4 unità immobiliari, anche di unico proprietario) | 65% | Presentazione della CILA entro il 15 ottobre 2024. |
| ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale | 65% | Presentazione della CILA entro il 15 ottobre 2024. |
| Interventi con demolizione e ricostruzione | 65% | Presentazione dell’istanza per il titolo abilitativo entro il 15 ottobre 2024. |
Ripartizione Detrazioni per Spese 2023
| Opzione Disponibile | Dettagli |
|---|---|
| Ripartizione in 10 quote annuali | – Applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.- Opzione esercitabile tramite dichiarazione dei redditi integrativa. |
| Scadenza per la Dichiarazione Integrativa | – Entro il 31 ottobre 2025 (termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024). |
| Pagamento di Maggiori Imposte | – Se dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior debito d’imposta, il contribuente deve versare la differenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2024.- Nessuna applicazione di sanzioni o interessi. |
Condizioni per Accedere al Superbonus nel 2025
- CILA:
- Deve essere presentata entro il 15 ottobre 2024.
- Necessaria per interventi diversi da quelli con demolizione e ricostruzione.
- Delibera Assembleare:
- Per interventi condominiali, deve essere approvata entro il 15 ottobre 2024.
- Titolo Abilitativo:
- Per interventi con demolizione e ricostruzione, l’istanza deve essere presentata entro il 15 ottobre 2024.
Note Importanti
- Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili sono esclusi dal Superbonus per le spese sostenute nel 2025.
- Se la CILA o l’istanza per il titolo abilitativo è stata presentata prima del 1° gennaio 2025, gli interventi possono continuare a beneficiare del Superbonus, anche se realizzati nel 2025.
Facoltà di Ripartizione Detrazioni
| Anno di Spesa | Modalità di Ripartizione | Scadenza per Opzione |
|---|---|---|
| 2023 | 10 quote annuali | Dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. |
Queste modifiche mirano a garantire una transizione ordinata per il Superbonus, con particolare attenzione alla programmazione degli interventi e alla gestione delle detrazioni fiscali.
Superbonus 2025: Novità Principali
Aliquota di Detrazione
- La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute nel 2025.
Beneficiari
- Condomini.
- Persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario.
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Condizioni Necessarie
Per accedere al Superbonus nel 2025, è richiesto che entro il 15 ottobre 2024:
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata):
- Presentata per interventi diversi da quelli con demolizione e ricostruzione.
- Delibera Assembleare:
- Per interventi condominiali, deve essere approvata entro tale data.
- Titolo Abilitativo:
- Per interventi con demolizione e ricostruzione, deve essere presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Esclusioni
- Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili sono esclusi dal Superbonus per le spese sostenute nel 2025.
Ripartizione Detrazioni per Spese 2023
- Facoltà di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo.
- Opzione esercitabile tramite dichiarazione dei redditi integrativa da presentare entro il 31 ottobre 2025.
- Eventuali maggiori imposte derivanti dalla dichiarazione integrativa devono essere versate entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2024, senza sanzioni o interessi.
Nota Importante
Se la CILA o l’istanza per il titolo abilitativo è stata presentata prima del 1° gennaio 2025, gli interventi possono continuare a beneficiare del Superbonus, anche se realizzati nel 2025.


