Consigliere condominiale, chi è e cosa fa?
Quali i rapporti con l’amministratore di condominio?
L’articolo 1130-bis del Codice civile, dopo aver trattato ampiamente il rendiconto condominiale, prevede una nuova possibilità per il condominio: la nomina di un consiglio.
La norma indica: “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo“.
Quindi ricapitolando: nei condomini con almeno dodici unità immobiliari, l’assemblea può nominare un consiglio di condominio, composto da almeno tre condomini, con funzioni consultive e di controllo.
Alcuni interrogativi!
La norma non chiarisce quali siano i quorum utili per la nomina del consiglio di condominio.
Interpretando analogicamente il testo, la materia sembra essere tra quelle che esorbitano le attribuzioni dell’amministratore di condominio.
Pertanto i quorum sono quelli previsti dal 2° comma dell‘articolo 1136 del Codice civile:”numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Inoltre; su chi esercita le propie funzioni consultive e di controllo i consiglieri condominiali?
Senza dubbio sull’operato dell’amministratore di condominio, naturale oggetto pei poteri ispettivi del consiglio.
Chi può fare il consigliere condominiale?
Nel silenzio della legge, interpretiamo.
Sicuramente i condomini, ma nessuna norma esclude che l’incarico sia affidato a terzi non condomini, a meno di specifiche indicazioni contrarie del regolamento di condominio.
In teroria è possibile affidarsi a un consigliere condominiale per gestire efficacemente la gestione del condominio.
Il professionista o il condomino esperto potrà offrire consulenza e supporto, aiutando a risolvere le problematiche comuni.
La gestione delle spese condominiali e le decisioni riguardanti le ristrutturazioni, controllando l’operato dell‘amministratore di condominio.
Il consigliere condominiale, condomino o terzo, potrebbe facilitare la comunicazione tra i condomini inoltre potrebbe avere funzione consultiva e preparatoria nelle assemblee condominiali.
Fornire informazioni sulle normative condominiali e suggerire soluzioni per risolvere eventuali conflitti.
Inoltre, potrebbe occuparsi della redazione e dell’aggiornamento del regolamento condominiale, garantendo che vengano rispettate le norme e le disposizioni legali.
Per svolgere al meglio il suo ruolo, il consigliere condominiale dovrebbe avere competenze specifiche nel campo della gestione immobiliare, conoscere le leggi condominiali vigenti e avere una buona capacità di comunicazione e mediazione.
Spesso, può essere utile affidarsi a una persona con esperienza e conoscenza approfondite, per garantire una corretta collaborazione nella gestione del condominio e la tutela degli interessi di tutti i condomini.
In sintesi, un consigliere condominiale può essere un valido alleato per garantire una gestione efficace e armoniosa del condominio.
Facilitando la risoluzione dei problemi e la presa di decisioni consapevoli.
Appare utile, non esitare a considerare la figura, se si desidera ottimizzare la gestione del proprio condominio.
Unico elemento negativo potresse essere l’ingerenza oppositiva dei consiglieri condominiali nelle mansioni dell’amministratore di condominio e il relativo loro conflitto continuato.
Per evitare la complicazione, sia l’amministratore di condominio, sia i consiglieri condominiali non dovrebbero superare i limiti imposti dalle proprie attribuzioni e attenersi strettamente alle esclusive competenze.
Con una recente decisione (Cassazione sentenza 14300/2020) riguardante l’approvazione, da parte dell’assemblea mediante una successiva delibera di recepimento, delle indicazioni emerse dopo aver delegato a una commissione ristretta di condòmini la scelta e la nomina del tecnico incaricato di verificare le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la corretta conservazione dell’edificio e di redigere il computo metrico dei lavori e il capitolato d’appalto, i principi già noti sono stati ribaditi.
I giudici di legittimità sostengono che l’assemblea condominiale possa legittimamente deliberare la nomina di una commissione di condòmini incaricata di prendere determinazioni che rientrano nelle competenze dell’assemblea stessa.
Ma che le decisioni della commissione, per essere vincolanti anche per coloro che non sono d’accordo, secondo l’articolo 1137, comma 1, (le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini); devono sempre essere approvate con le maggioranze richieste dall’assemblea, poiché le funzioni di quest’ultima non possono essere delegate.


