Installazione ascensore condominiale crea notevoli problemi, specialmente se ci sono condomini contrari.
Come procedere in questo caso?
La materia è regolata dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
L’articolo 1, comma 3, lettera b) rende obbligatoria (per i nuovi edifici) “l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”.
Nei condomini sprovvisti di ascensore l’installazione di un impianto è iniziativa mirata a superare il barriere architettoniche, a prescindere dalla presenza nel fabbricato di condomini con disabilità.
Secondo l’articolo 2 della norma: “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche……, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile (sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del Codice civile (Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio…. i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa).
Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del Codice civile (sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino)”.
In ogni caso l’ascensore condominiale rientra tra i beni a possibile utilizzazione separata.
Pertanto ai sensi dell’articolo 1121 del Codice civile: “i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa…i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”.
Rimane, a questo punto, da valutare se l’iniziativa del singolo volta all’installazione dell’ascensore condominiale sia un’estrinsecazione della facoltà di uso della cosa comune consentito al comproprietario ex articolo 1102 del Codice civile (uso consentito purché non venga alterata la destinazione del bene comune e non si impedisca ali altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto).
Oppure debba ritenersi un’innovazione ex articolo 1120 Codice civile e, quindi, debba essere autorizzata dal condominio con la maggioranza di cui si è detto (art. 1136 comma 5).
Nell’ipotesi in cui sia un singolo condomino a voler installare l’ascensore trova applicazione l’articolo 1102 del Codice civile.
Secondo cui: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Nella fattispecie si supera la necessità di una delibera assembleare idonea a legittimare l’innovazione, in quanto la decisone è diretta espressione del diritto del singolo condomino.
Che potrà chiedere direttamente al giudice di accertare la legittimità della sua decisione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti della questione (installazione ascensore condominiale).
Nel caso trattato alcuni condomini di una stabile hanno chiesto giudizialmente che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all’interno dell’edificio realizzato nell’anno 1960, che ne era sprovvisto.
Il Tribunale adito dichiarava il diritto dei condomini all’installazione dell’ascensore, a loro cura e spese, all’interno dell’edificio, in conformità al progetto in atti.
La Corte d’appello adita ha confermato la decisione.
La Corte di Cassazione successivamente adita ha statuito. Civile Ordinanza Sezione 2 numero 19087 14/06/2022.
“Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condòmini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell’articolo1102 Codice civile, che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso, secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento…….
Allorché l’installazione di un ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche (o comunque di agevolare l’accesso alle proprie abitazioni, specie se poste ai piani alti, evitando di affrontare le scale), occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale.
Che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche (o comunque delle persone che hanno difficoltà ad affrontare le rampe), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione…..
Infatti, l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti.
Apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l’accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani”.
Nei condomini bisogna tutelare il principio di solidarietà condominiale e alle iniziative, anche singole, mirate a eliminare le barriere architettoniche, peraltro attività facilitate da bonus fiscali.


